Un collegamento necessario con la Gestione delle Performance e il Bilancio

di Mario Collevecchio, Docente SPISA – Università “Alma Mater” di Bologna

Il Piano esecutivo di gestione (PEG) negli Enti Locali, realizza efficacemente il collegamento tra Performance e Bilancio, a condizione che venga tempestivamente e correttamente redatto.

Il decreto Madia 25.5.2017, n.74, entrato in vigore nel mese di giugno scorso, ha introdotto numerose modifiche al decreto Brunetta 150 del 2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Le modifiche intervengono su due aspetti fondamentali dell’amministrazione che riguardano:

  • il collegamento del ciclo di gestione della performance con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio;
  • una disciplina più cogente dei sistemi di misurazione e di valutazione della performance organizzativa e individuale, collegati strettamente ai risultati raggiunti e accompagnati da misure sanzionatorie più rigide.

Gestione e valutazione delle Performance

All’interno del Piano Economico di Gestione, nel quale nasce e si sviluppa il Ciclo di Gestione delle Perfomance, viene introdotta una nuova classificazione degli obiettivi in obiettivi generali e obiettivi specifici.

Gli obiettivi generali identificano le priorità strategiche delle Pubbliche Amministrazioni e sono individuati in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali definite nel programma di governo. Sono determinati con apposite linee guida del presidente del consiglio dei ministri su base triennale ma, per quanto riguarda le regioni e gli enti locali, le linee guida devono essere adottate previa intesa in sede di conferenza unificata.

Gli obiettivi specifici sono invece quelli propri di ogni pubblica amministrazione, individuati nel Piano delle Performance di cui si conferma il carattere obbligatorio come strumento fondamentale di programmazione della gestione.
Articolati su base triennale in coerenza con gli obiettivi generali, essi devono essere definiti prima dell’inizio dell’esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell’amministrazione che, a loro volta, consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative.

E’ Importante segnalare che, in caso di mancata adozione del piano, è fatto divieto di corrispondere la retribuzione di risultato ai dirigenti, di procedere all’assunzione di personale, di conferire incarichi di consulenza e di collaborazione. Inoltre, qualora la mancata adozione del piano o della relazione sulla performance dipenda da omissioni o inerzia dell’organo di indirizzo, l’erogazione dei trattamenti accessori e dei premi al personale è fonte di responsabilità amministrativa anche del titolare dell’organo che ha concorso alla mancata adozione dei suddetti strumenti.

Piano degli Obiettivi e delle Risorse

Deve comunque sempre sussistere un vincolo di coerenza tra l’individuazione e l’assegnazione degli obiettivi, espresse nel piano della performance, e le risorse finanziarie occorrenti per il loro conseguimento, previste negli strumenti di bilancio. Tale vincolo costituisce, tra l’altro, condizione necessaria per l’erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.

Si tratta di un vincolo che si manifesta fondamentale per rendere raggiungibili in concreto gli obiettivi programmati e credibili le previsioni di bilancio e che tuttavia stenta ad essere realizzato, specie nelle amministrazioni centrali, a causa del permanere della separazione tra amministrazione e finanza.

In realtà, occorrerebbe collegare meglio la nuova normativa sulla performance alla complessa normativa sulla contabilità e finanza dettata dalla legge 196/2009 e dai decreti legislativi 118/2011 e 126/2014 sull’armonizzazione dei sistemi di bilancio delle regioni e degli enti locali. Reimpostare strumenti, tempi e procedure in modo da ricomporre in un quadro più sistematico e ordinato il modello di governance complessivo.

Piano Esecutivo di Gestione

Per gli enti locali, Il Piano Esecutivo di Gestione, PEG, è il documento fondamentale in cui vengono individuati, esplicitati e assegnati ai dirigenti gli obiettivi di gestione, unitamente alle dotazioni umane, strumentali e finanziarie necessarie.

Il Piano Esecutivo di Gestione, è strettamente collegato al bilancio di cui costituisce lo sviluppo in termini di gestione e di rendicontazione.

L’articolo 169 del TUEL prevede espressamente l’unificazione organica nel PEG del piano dettagliato degli obiettivi (PDO) e del piano della performance. Il Decreto Madia stabilisce, tra l’altro, che la relazione sulla performance può essere unificata nel rendiconto della gestione.

Dunque il Piano Esecutivo di Gestione negli enti locali è in grado di realizzare pienamente il collegamento tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, a condizione che sia redatto tempestivamente e in maniera appropriata. Ciò significa entro il 20 gennaio e con contenuti analitici e concreti in termini di individuazione e assegnazione di obiettivi operativi, di indicatori significativi, di azioni da condurre, di tempi e procedure da rispettare, di risorse finanziare da impiegare, di strumenti e tempi di monitoraggio adeguati.

Differimento della Tempistica di Adozione

Il decreto Madia prevede, per quanto riguarda gli enti territoriali, che nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione, la definizione degli obiettivi da parte di ciascun amministrazione deve comunque intervenire. La novità è di grande rilievo qualora si consideri che il ritardo ormai consolidato nell’approvazione del bilancio di previsione pregiudica e rende inutile l’adozione e la gestione del PEG.
Si può pertanto fondatamente ritenere che gli Enti possano procedere alla tempestiva adozione del PEG anche in regime di esercizio provvisorio.

di Mario Collevecchio
Docente SPISA – Università “Alma Mater” di Bologna